IL PIEMONTE IN ZONA ARANCIONE DA LUNEDÌ: SCUOLE, NEGOZI E SPOSTAMENTI, TUTTE LE REGOLE

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Il Piemonte torna in Zona Arancione da lunedì 12 aprile, ma in provincia di Torino da metà settimana. Ecco le principali misure in vigore in Piemonte in Zona Arancione, come stabilito dal governo con gli ultimi decreti.

IN PROVINCIA DI TORINO LA ZONA ROSSA SLITTA A METÀ SETTIMANA

In vigore da lunedì per Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Vco, mentre per Torino e Cuneo la zona arancione potrebbe scattare a metà settimana*

Il ministro della Salute Speranza ha appena confermato per il Piemonte il passaggio in zona arancione a partire da lunedì, ma ha anche segnalato che in due province l’incidenza è ancora sopra la soglia di allerta. Si tratta di Torino e Cuneo per le quali, alla luce del nuovo decreto, andrebbero mantenute misure più restrittive fino all’abbassamento dell’incidenza sotto i 250 casi su 100 mila abitanti.

Domani alle ore 13 la Regione ha quindi convocato un incontro con gli epidemiologi e gli esperti dell’Unità di crisi, a cui è stata chiesta una relazione tecnica sui tempi previsti per il rientro della soglia di allerta in queste due province, dove la zona arancione potrebbe scattare qualche giorno dopo, presumibilmente a metà della prossima settimana tra mercoledì e giovedì.

Questa situazione non incide comunque sulle scuole, che torneranno regolarmente in presenza a partire da lunedì 12 aprile, al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori, incluso nelle province di Torino e Cuneo.

SCUOLA

Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Didattica in presenza per le scuole superiori minimo al 50% e fino al 75%.

In zona arancione, dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento:
–  dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
–  dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna);
– dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
–  dell’attività scolastica e didattica della scuola secondaria di primo grado (scuole medie).
Nello stesso periodo, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

SPOSTAMENTI

Sì agli spostamenti all’interno del proprio Comune senza autocertificazione, che si raccomanda però di evitare se non necessari.

Vietato spostarsi sia dal proprio Comune che in entrata e in uscita da una Regione all’altra, salvo che per lavoro, studio, salute o necessità.

Consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5000 abitanti per una distanza non superiore ai 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia.

Consentita la visita a parenti e amici, solo all’interno del proprio Comune e nel limite di due persone, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

SPESA E ACQUISTI IN ALTRI COMUNI

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORT

Consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto, ma solo in forma individuale.

Aperti i centri sportivi, mentre sono chiusi impianti sciistici, piscine e palestre.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base.

Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

SPORT IN ALTRI COMUNI

È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.

BAR, RISTORANTI, PASTICCERIE, PIZZERIE

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 18 per i bar, fino alle ore 22 per i ristoranti, mentre è sempre permessa la consegna a domicilio.

Anche in zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5 alle 18, senza restrizioni;
– dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Eccezione degli hotel. È consentita, senza limiti di orario, la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

NEGOZI E ATTIVITÀ AL DETTAGLIO

Apertura dei negozi al dettaglio e chiusura nel weekend dei centri commerciali (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, fiorai, tabaccherie, edicole e librerie presenti al loro interno).

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Apertura dei parrucchieri e dei centri estetici. Apertura dei mercati anche extra-alimentari.

Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

CULTURA E BIBLIOTECHE

Chiusura di musei e mostre, teatri e cinema. Aperte invece le biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

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