RIVOLI, POLEMICA SULLE FARMACIE COMUNALI: “IL COMUNE RITIRI IL BANDO”

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del MOVIMENTO 5 STELLE RIVOLI

RIVOLI – Il Movimento 5 Stelle di Rivoli è a fianco dei lavoratori delle farmacie di Rivoli che rischiano di perdere il lavoro, a seguito del nuovo bando per la gestione delle farmacie, in particolare per l’articolo 13 del capitolato.

“ART. 13) CLAUSOLA SOCIALE – ASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL GESTORE USCENTE: il Concessionario si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dal Concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio. I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con il Concessionario subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti. I dipendenti attualmente in servizio presso le farmacie sono quelli risultanti dall’allegato al bando di gara”.

La frase “a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dal Concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio” lascia alla discrezionalità del Concessionario mantenere o meno l’attuale forza lavoro.

Per questo motivo abbiamo presentato una mozione a salvaguardia dei lavoratori e della città di Rivoli.

OGGETTO DELLA MOZIONE: Avviso di procedura aperta per la concessione del servizio di gestione delle farmacie comunali del comune di Rivoli.

I sottoscritti Stefano Torrese, Silvia Bergonzi, Luca Lorenzo Messineo, Carlotta Trevisan, Federica Vacca, Giovanni Verna, in qualità di Consiglieri Comunali della Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,

Premesso che:

-sul sito del Comune di Rivoli è stato pubblicato l’”Avviso di procedura aperta per la concessione del servizio di gestione delle quattro farmacie comunali del comune di Rivoli per anni dieci – CIG 6939319B2F”;
– attualmente le farmacie comunali sono gestite dalla “Azienda Speciale Multiservizi” di Venaria Reale a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale di Rivoli del 29/1/2014 n°3 che stipulava la convenzione con il Comune di Venaria per la durata di dieci anni.

Rilevato che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con provvedimento 201600134 su ricorso n.00362/2014 presentato dalla Farmacie Comunali di Torino Spa, annullava la citata convenzione con l’effetto che il Comune di Rivoli dovrà procedere alla gestione diretta o all’affidamento della gestione delle quattro farmacie comunali con procedura ad evidenza pubblica, a meno che non ritenga (motivatamente) di dover utilizzare una delle diverse modalità disciplinate dall’art. 9, comma 1, della legge n. 475 del 1968 ovvero una delle ulteriori modalità che sono ritenute possibili, in base alla legge, per la gestione dando trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione (29/01/2016) per ottemperare. Il predetto termine è scaduto in data 24/01/2017.

Il Tar ha censurato che “la convenzione fra il Comune di Venaria Reale e il Comune di Rivoli non è finalizzata al raggiungimento di un comune obiettivo ed al perseguimento di un interesse pubblico comune, ma si mostra funzionale al perseguimento di interessi diversi dei due Comuni, uno dei quali, il Comune di Venaria Reale, persegue il solo interesse di assicurare un’utilità economica alla propria Azienda di Servizi”.

Infatti, non risulta provata in alcun modo, nella fattispecie, un’integrazione funzionale fra gli interessi dei due Comuni, né viene dimostrata l’esistenza di un interesse pubblico del Comune di Venaria Reale alla gestione delle farmacie comunali di Rivoli in relazione ad esigenze dei propri residenti a servirsi (anche) di tali farmacie (ad esempio per l’esistenza di un forte fenomeno di pendolarismo legato alla presenza di plessi scolastici o di aziende ospedaliere).

Nel testo della convenzione, pur essendo più volte ripetuto che “le parti intendono perseguire un interesse comune”, non viene mai indicato in cosa concretamente tale interesse consista, al di là di semplici e generiche affermazioni, secondo le quali tale interesse comune consisterebbe “nello svolgimento del servizio farmaceutico qualificabile come servizio pubblico a rilevanza economica che inerisce direttamente alla tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato”.

Risulta quindi snaturato, nella fattispecie, lo strumento della collaborazione fra Enti disciplinato dall’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 derivandone, conseguentemente, l’elusione della disciplina concorrenziale dettata per l’affidamento a terzi dei servizi pubblici.

Risulta peraltro carente anche l’altro requisito imposto, dalla giurisprudenza dell’Unione Europea, per la legittimità degli affidamenti diretti in house, ossia quello che l’amministrazione affidante possa esercitare, nei confronti dell’affidataria, un “controllo analogo” a quello esercitato nei riguardi dei propri uffici interni.

Nel caso di specie, infatti, il Comune di Rivoli non possiede forme di controllo dell’attività posta in essere da ASM Venaria che possano integrare un concetto di influenza decisiva sugli indirizzi strategici e sulle decisioni significative del soggetto affidatario, tale da escludere la sostanziale terzietà dell’affidatario rispetto al soggetto affidante, nonostante che la convenzione abbia, al riguardo, enumerato alcuni “poteri” genericamente esercitabili dal Comune di Rivoli nei confronti dell’Azienda.

Si deve pertanto concludere nel senso che quest’ultima risponde, esclusivamente, nei confronti del proprio Ente detentore, che è il Comune di Venaria Reale, sia pure relazionato con l’altro mediante lo strumento della convenzione.

Il Tar censura inoltre il comune i Rivoli perché:

– non è stato neanche in grado di comunicare alla ricorrente, a seguito della lettera di invito e della disponibilità manifestata da quest’ultima di partecipare all’“indagine di mercato”, i “dati propri” dell’Azienda di Venaria Reale, “essendo dati che il Comune non conosceva né comunque era obbligato a conoscere” (così la memoria difensiva di ASM, depositata in giudizio il 23 ottobre 2015, pag. 13): non si vede come un’amministrazione che non sia neppure a conoscenza dei dati identificativi minimi di un’Azienda speciale di un altro Comune possa seriamente sostenere di potervi esercitare un “controllo analogo” ai sensi della disciplina sull’in-house providing;

– non c’è stata nomina di alcun seggio di gara, tale da avere il compito verificare, con indipendenza, imparzialità e competenza professionale, le offerte presentate dalle varie ditte concorrenti (al contrario, a quanto risulta dagli atti versati in giudizio, le offerte sono state aperte e valutate dalla sola dirigente della Direzione economico-finanziaria del Comune, la medesima che aveva formato le lettere di invito, senza una previa sua formale designazione;

– l’apertura delle offerte è avvenuta in seduta non pubblica.

Si è pertanto avuta una vera e propria designazione diretta del concessionario del pubblico servizio, al di fuori degli schemi della procedura ad evidenza pubblica.

L’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria si è già dichiarata disponibile a realizzare quanto prescritto dal Tribunale Amministrativo Regionale in particolare per quanto riguarda il controllo analogo come politica generale e nello specifico nel rapporto con la Città di Rivoli comunicando al contempo che nel caso di mancato proseguimento della convenzione adirà a vie legali per il riconoscimento del perduto avviamento e dei danni conseguenti.

Il Tar dispone la non ammissione dei documenti depositati dal resistente Comune di Rivoli in data 16 ottobre 2015, in quanto si tratta di deposito avvenuto oltre il termine di 40 giorni liberi prima della pubblica udienza di discussione, a norma dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., senza che al riguardo sia individuabile alcuna ragione giustificatrice del ritardo ai sensi dell’art. 54 cod. proc. amm. né si sia registrato alcun reciproco assenso ad opera delle rispettive controparti.

Nel capitolato del bando, all’art.13: “CLAUSOLA SOCIALE – ASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL GESTORE USCENTE”, si scrive: “Il Concessionario si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dal Concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio”.

Considerato che il servizio pubblico farmaceutico, di per sé, è caratterizzato da una spiccata specialità, essendo volto ad assicurare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, quindi, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista. Di conseguenza la scelta elettiva è quella della gestione diretta.

Risulta comunque ammissibile l’affidamento in concessione a terzi attraverso procedure ad evidenza pubblica, salvaguardando al contempo gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano l’istituzione del servizio pubblico farmaceutico.

In caso venissero accolte dal tribunale civile le richieste di risarcimento da parte dell’Asm di Venaria il comune di Rivoli rischierebbe di pagare una somma ingente.

Il bando per sua natura permette la partecipazione e di conseguenza la possibile vittoria a qualunque soggetto pubblico o privato col rischio che venga persa la rilevanza sociale fondamentale trattandosi di farmacie comunali.

Con l’attuale formulazione del capitolato i dipendenti attuali rischiano di perdere il posto se il loro numero e la loro qualifica non siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dal Concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.

I consiglieri comunali della Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle” impegnano dunque il sindaco e la giunta a:

– ritirare, in autotutela, il bando di gara ad evidenza pubblica avente per oggetto le farmacie comunali rivolesi;

– demandare alla seconda commissione intersettoriale “Programmazione economica e organizzazione delle risorse umane e strumentali” l’analisi della possibilità della gestione diretta delle farmacie comunali di Rivoli o in subordine dell’affidamento a terzi garantendo la realizzazione del controllo analogo prescritto dalla sentenza del Tar;

– motivare una richiesta al Comune di Venaria tramite ASM per la definizione di una nuova convenzione ponte della durata limitata a 18/24 mesi a parità di contenuto economico rispetto alla situazione attuale, con il mantenimento dell’attuale forza lavoro alle stesse condizioni, inserendo le norme richieste per il controllo analogo, per consentire alla commissione la valutazione della migliore soluzione per Rivoli e ottemperare quanto previsto dal Tar.

GUARDA LA SENTENZA DEL TAR:

GUARDA IL CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 4 FARMACIE COMUNALI DI RIVOLI:

GUARDA IL BANDO DISCIPLINARE DELLA GARA:

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